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Con la circolare 12 del 6/6/22 del Ministero del Lavoro si aprono le porte ad una nuova possibilità, MAI prevista prima: quella di assumere familiari.

Sarà possibile assumere il coniuge o altri parenti tramite contratto di APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (questo esclusivamente rivolto ai soggetti over 15 e under 25 iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo) purchè sia possibile disporre di una prova “tangibile” degli elementi tipici della subordinazione (diversamente sarebbe una simulazione di contratto), come:

  • effettivo esercizio del potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro verso il familiare
  • presenza costante del familiare sul luogo di lavoro
  • osservanza dell’orario di lavoro
  • assenza di rischi di impresa in capo al familiare lavoratore

Rispettando tutto quanto sopra, il rapporto lavorativo è lecito e non sanzionabile

Diversamente, quali problemi sussistono?

  • Previdenziale:   l’Inps disconosce il rapporto di lavoro, non eroga prestazione alcuna e restituisce i contributi pensione versati
  • Fiscale: a seguito disconoscimento inps, il costo del dipendente/familiare portato in deduzione a bilancio viene ripreso fiscalmente. Costo indeducibile, quindi imposte da pagare con sanzioni ed interessi.

Dai dati e dalle regole a disposizione possiamo dire di ponderare attentamente questa possibilità poiché la prescrizione è decennale. 

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