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Si fa un grande parlare, ormai da anni, della cosiddetta “fuga di cervelli” dal nostro Paese. Per incoraggiare i lavoratori a tornare in Italia si è pensato ad una agevolazione fiscale a loro dedicata.

Con riferimento all’articolo 6 comma 2 bis, DL 34/2019 e risposta agenzia entrate ad interpello 383 del 18/7/22, i lavoratori rimpatriati, cioè che tornare a vivere e lavorare in Italia dopo un’assenza di almeno 2 anni, hanno diritto ad un trattamento fiscale agevolato: pagano le imposte su una parte del reddito, variabile tra il 30 e il 50%, per un periodo di 5 anni.

Il DL 34/2019 ha previsto un’ulteriore agevolazione: a determinate condizioni di ulteriore stabilità (come l’acquisto di un’abitazione in Italia e il pagamento di un obolo aggiuntivo) il regime fiscale agevolato viene esteso per altri 5 anni. 

Ma cosa accade se un soggetto versa un importo sbagliato (in particolare inferiore)? 

Ebbene, con Risposta ad interpello n. 383 del 18 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non si può ravvedere. A fronte dell’errore si perde il diritto al prolungamento del regime agevolato. Una “buona” notizia? L’agenzia delle entrate restituisce tutto l’obolo versato!

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