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Il 14 febbraio 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la Nota n. 320 fornendo il suo parere circa la compatibilità tra permesso di soggiorno e attività di lavoro svolte nel contesto di un tirocinio formativo.

L’Ispettorato ha precisato che nel caso in cui il cittadino straniero sia già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno valido (per studio o formazione professionale), lo stesso potrà svolgere tutte le attività di tirocinio curricolare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui gli è stato rilasciato il permesso di soggiorno, in quanto rientranti nelle finalità dello stesso.

Lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione avrà diritto a svolgere un tirocinio extra curricolarecompatibilmente con lo svolgimento del percorso di studio o formazione professionale connesso al rilascio del titolo di ingresso.

Sono dunque da escludere tutti i tirocini extra curricolari che poco o niente hanno a che vedere con il percorso di studio dello straniero.

In sede di valutazione di candidati tirocinanti sarà quindi importante tenere a mente queste condizioni.

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