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L’imposta sostitutiva all’Irpef sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività si abbassa dal 10 al 5%. Questa misura, che mira a ridurre il cuneo fiscale in favore dei lavoratori, è al momento confermata per il solo anno 2023 e si applica solo nel caso in cui la somma sia erogata nel corso dell’anno solare (quindi non maturazione, ma erogazione), a seguito di accordi aziendali e territoriali in tema di PDR (premio di risultato).

Gli altri limiti vigenti in tema, già concordati, restano validi:

  • importo massimo detassabile: euro 3.000 annui (imponibile fiscale)
  • possibilità, a scelta del lavoratore, di convertire in tutto o in parte l’ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale, se previsto nell’accordo aziendale/territoriale
  • reddito da lavoro del percepiente, riferito all’anno precedente, non superiore ad euro 80.000.

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