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Come anticipato, venerdì 18/11 la soglia di compensi in natura esenti da imposte e contributi, già precedentemente portata a 600,00 euro annui, è stata ulteriormente rivista e fissata a 3.000,00 euro (previsione di cui all’art. 3 del  D.L. 18/11/2022 n. 176, pubblicato in GU n. 270 e in vigore dal 19-11-2022).

Detto beneficio è valido a partire dal 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge Auti-Bis, per tutto il periodo d’imposta 2022) fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato col “bonus benzina”.

Il datore di lavoro potrà riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione di 3.200,00 euro, di cui

  • 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis + Aiuti Quater (compensi in natura e “rimborso bollette”)
  • 200,00 euro bonus benzina (Decreti Aiuti 50 2022).

Sottolineo che in entrambi i casi si tratta di  “liberalità” ad intero carico azienda e che non sussiste obbligo alcuno di corrispondere il “bonus bollette” e/o il “bonus benzina”.

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