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Il d.lgs 104, o “Decreto trasparenza”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a luglio di quest’anno, è intervenuto anche a modificare l’art 15 del d.lgs 81/2015, in tema di lavoro intermittente (o lavoro a chiamata). 

Innanzitutto gli obblighi informativi sono stati estesi anche a questa tipologia contrattuale; in secondo luogo il datore di lavoro dovrà garantire (sul contratto individuale) una programmazione a chiamata, vale a dire un numero di ore minimo che retribuirà per ogni chiamata a cui il lavoratore aderisca; eventuali ore eccedenti vengono pagate normalmente e in caso di mancato raggiungimento delle ore minime, il compenso va garantito per tutte le ore previste. Altra novità: il preavviso di chiamata, che prima era di almeno 1 giorno, non esiste più e si potrà essere chiamati anche 1 ora prima dell’inizio della prestazione richiesta; ciò detto il datore di lavoro avrà l’obbligo di indicare le fasce orarie di potenziale chiamata e i giorni di possibile chiamata. La revoca di chiamata, in compenso, necessita di un ragionevole preavviso: il datore di lavoro che non dovesse rispettarlo, si troverebbe a dover retribuire il dipendente con un compenso non inferiore al 50% del compenso pattuito su fascia programmata.                                         

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