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Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un diritto del lavoratore subordinato che si matura al termine del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle ragioni della cessazione (pensionamento, dimissioni, licenziamento, scadenza di un contratto a tempo determinato).

Il TFR viene calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% della retribuzione annua lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Ad esempio, se un lavoratore subordinato ha una retribuzione annua lorda di 25.000 euro, la quota di TFR annuale è pari a 1.851,85 euro.

Il TFR viene accantonato dal datore di lavoro in un apposito fondo e viene rivalutato annualmente con un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT). Il TFR può essere erogato al lavoratore in un’unica soluzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, oppure può essere rateizzato in 12 mensilità.

In caso di decesso del lavoratore, il TFR spetta agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nel codice civile.

Ecco un esempio di calcolo del TFR:

  • Retribuzione annua lorda: 25.000 euro
  • Quota di TFR annuale: 1.851,85 euro
  • TFR maturato dopo 10 anni di servizio: 18.518,50 euro

Il TFR è un elemento importante della retribuzione del lavoratore subordinato e rappresenta un’importante fonte di liquidità al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

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